Art. 92
Per le finalità previste dal precedente articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 806 con la denominazione: << Rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese relative a sentenze dell' Autorità giudiziaria, a pronunce arbitrali ed a giudizi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul medesimo capitolo 806 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.