Art. 90
Per le finalità previste dal precedente articolo 59, secondo comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6048 con la denominazione: << Anticipazione ai soggetti aventi titolo dell' indennità di occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché adibite a deposito di materiale di risulta >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.