Art. 86
Per le finalitā previste dal precedente articolo 30, primo comma, č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6046 con la denominazione: << Erogazione agli aventi diritto ai contributi ventennali previsti dalle leggi regionali n. 30/1977 e n. 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, di annualitā capitalizzate al valore attuale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.