Art. 8
Qualora esigenze di coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori, costituenti unitą abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici, impongano modificazioni delle proprietą per soddisfare in modo razionale le esigenze abitative degli occupanti, sono ammissibili a contributo anche le parti dell' edificio acquisite successivamente al 6 maggio 1976 per garantire la ricettivitą abitativa di cui al DPGR 01615/Pres dell' 8 agosto 1977.
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformitą alle disposizioni di cui al comma precedente.