Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni e i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 6029 e 6030 dell' esercizio finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per il finanziamento delle spese previste dall'
articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.