Art. 71
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all' interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarą deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.
La parte attrice ha facoltą di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all' articolo 46 del Capitolato generale d' appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del
Codice di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltą, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, mediante la notifica, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della richiesta della controparte, della determinazione di declinatoria sulla competenza arbitrale.
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Le clausole diverse da quanto disposto dal presente articolo, eventualmente contenute nei contratti di appalto di cui al primo comma, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero contenute nei relativi capitolati speciali, s' intendono modificate secondo il disposto del presente articolo, qualora l' appaltatore non esprima la propria contrarietą entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 66, comma 2, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 72, comma 2, L. R. 50/1990
5 Parole sostituite al quarto comma da art. 73, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 25, comma 2, L. R. 48/1991