Art. 70
Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria, o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, per la risoluzione di controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti.
Sono pure assunte a carico dell' Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, nonché delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, comma 2, L. R. 50/1990
2 Parole sostituite al primo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
4 Articolo interpretato da art. 71, comma 1, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
7 Articolo interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 48/1991
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
9 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
10 Articolo interpretato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1993
11 Articolo interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 37/1993
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 37/1993
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 37/1993
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, terzo comma, L. R. 58/1982 nel testo modificato da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 16/1996
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 46, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 47, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 48, L. R. 13/1998
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2, L. R. 13/2000
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 13/2002
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 13/2002
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 93, L. R. 1/2004
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2005
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 24/2005
25 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 12/2006