Art. 63
Sono pure assunti a carico della Regione le spese ed i compensi dovuti dai Comuni:
a) per gli incarichi conferiti, anche in via di sanatoria, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, a professionisti singoli od associati ed a tecnici dipendenti in ordine all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63;
b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, anche in via di sanatoria, per l' espletamento dei compiti devoluti alla competenza della Segreteria generale straordinaria dall' articolo 1 della richiamata legge regionale n. 53 del 1984.
Le spese ed i compensi di cui alla lettera a) del precedente comma sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dal DPGR n. 004 del 4 novembre 1977, mentre quelli di cui alla lettera b) sono assunti in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari d' incarico stipulati dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della
legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi richiamati nel presente articolo.
L' applicazione delle norme contenute nel presente articolo in favore dei Comuni che abbiano conferito, dopo l' entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, in difetto di competenza, incarichi di progettazione delle opere di riparazione relative agli ambiti di intervento unitario di cui all'
articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, rimane subordinata all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato secondo le disposizioni della citata
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l' incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata
legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione per gli incarichi conferiti dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al settimo comma da art. 68, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 162, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
4 Ottavo comma abrogato implicitamente da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 7, L. R. 37/1993