Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontā del beneficiario - oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell' approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.