Art. 54
In alternativa ai contributi richiesti ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i soggetti interessati possono optare, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per i contributi previsti dal
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a condizione che l' immobile da riparare sia ubicato all' interno dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni.
I termini per la presentazione del progetto sono riaperti per centottanta giorni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi dell' articolo 14 della precitata
legge regionale n. 2 del 1982.