Art. 44
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietā che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L' erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 65, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 37/1993