Art. 41
Il termine di 60 giorni indicato al
primo comma del citato articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorre dalla notifica del provvedimento di cancellazione, salvo che tale provvedimento sia già stato adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel qual caso il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di contributo decorre dalla predetta data.
I titolari degli edifici cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, i quali abbiano comunque titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro lo stesso termine di 60 giorni.
Il progetto relativo all' intervento richiesto dagli interessati dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla data di accoglimento della domanda.