Art. 33
Per gli interventi assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco ha facoltà di prorogare il termine di ultimazione dei lavori anche per motivi diversi da quelli previsti dalla vigente legislazione.
La proroga è concessa su istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.
Detto termine può essere prorogato anche più volte, purché, complessivamente, il periodo coperto dai provvedimenti di proroga non superi il doppio del periodo di esecuzione dei lavori assentito con la concessione edilizia originaria.
I provvedimenti di proroga eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nei precedenti commi sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 50/1990