Art. 32
Su istanza degli interessati possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a dodici semestralitā consecutive, delle somme da essi dovute in seguito ad annullamento, revoca, dichiarazione di decadenza, rinuncia od altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo.
Ciascuna semestralitā č maggiorata degli interessi legali.
L' importo minimo della rata č di lire trecentomila.
Il beneficio della rateazione č accordato per importi superiore a lire tre milioni e non č subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l' interessato decade dal beneficio della rateazione ed č tenuto a versare, in unica soluzione, l' ammontare residuo della somma dovuta.
Resta ferma ogni altra diversa disposizione recante modalitā di versamento rateale al Fondo di solidarietā regionale di somme dovute dagli interessati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993