Art. 3
Nei limiti e alle condizioni di cui al comma successivo, il Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia, può autorizzare il mutamento anche parziale della destinazione d' uso degli edifici catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima che siano decorsi quindici anni dalla data della stipula della convenzione per la conservazione dello stato degli edifici.
Il mutamento della destinazione d' uso, quale risulta dal verbale di consistenza redatto dopo l' ultimazione dei lavori di riparazione e restauro, non può essere autorizzato quando venga ad alterare i valori architettonici, culturali ed ambientali che hanno giustificato la catalogazione dell' edificio.
L' autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche per gli edifici in relazione ai quali sia già stata stipulata, alla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui al surrichiamato articolo 8 della predetta legge regionale.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 3, L. R. 37/1993