Art. 27
È in facoltà dei soggetti destinatari dei contributi di cui al
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, procedere, in luogo della ricostruzione, all' acquisto di alloggi inultimati, anche già assistiti dai benefici delle leggi regionali di intervento a favore delle zone terremotate, a fini di completamento.
Il contributo è accordato per sopperire alle spese di acquisto e di completamento dell' unità immobiliare ed è determinato nella misura forfettaria dell' 80% dell' importo cui l' interessato avrebbe avuto diritto in forza della citata
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale e riferiti alla data del decreto di concessione.
L' erogazione ha luogo:
- in ragione dell' 80% del contributo, contestualmente all' emissione del decreto di concessione;
- per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.
Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, L. R. 26/1988