Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoverati da almeno un anno in alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici, possono concorrere alla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e conseguono il punteggio di cui all' articolo 51, primo comma, punto 1, lettera a), della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nella misura massima ivi prevista, ancorché, alla data di pubblicazione del bando, non occupino l' alloggio provvisorio.