L'
articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte da ultimo con l'
articolo 22 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:
- al secondo comma, le parole << entro sei mesi >> e le parole << non oltre quattro anni >> sono rispettivamente sostituite dalle parole << entro due anni >> e << non oltre sei anni >>;
- il terzo comma è sostituito dal seguente:<< Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune competente per un periodo non superiore a tre anni, in presenza di comprovati motivi. >>.