Art. 13
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al
Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono riaperti per giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili distrutti o demoliti a causa degli eventuali sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi o uno qualsiasi dei componenti il loro nucleo familiare, proprietari di altra abitazione.
I soggetti di cui al presente articolo, se titolari di edifici ad uso misto, possono richiedere, negli stessi termini, di beneficiare dei contributi per la ricostruzione dei vani adibiti ad uso diverso dall' abitazione, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle norme ordinate sotto il
Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.