Art. 10
Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell' ordine di accreditamento deve intendersi autorizzato ad utilizzare le somme derivanti da economie eventualmente realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, per il finanziamento di perizie suppletive e di variante, nel rispetto delle finalitą dell' opera.
Sono fatti salvi i provvedimenti eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformitą alle previsioni del precedente comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, L. R. 37/1993
2 Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000