Per l' erogazione delle rate dei contributi di cui al comma precedente non è necessario il rilascio di alcuna attestazione da parte dell' istituto finanziatore o degli uffici o enti competenti. È peraltro fatto obbligo agli enti mutuanti di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo, fornendo la relativa documentazione, qualsiasi mutamento delle condizioni stabilite dal decreto di concessione ed in particolare:
a) mutamenti nella destinazione economica dei beni per i quali il contributo è stato concesso;
b) mutamenti nella situazione giuridica dell' impresa beneficiaria;
c) variazioni della durata e dell' ammontare del mutuo o del finanziamento cui si riferisce il contributo.