Legge regionale 01 dicembre 1986, n. 51 - TESTO VIGENTE dal 29/01/2002

Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio.
Art. 1
 
Con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore del commercio, previste dall' articolo 2, quarto comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in accoglimento delle domande validamente presentate ai fini previsti dal citato comma, un contributo una tantum pari al totale delle quote non erogate.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono stati ammessi a contributo dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione di contributo, a concedere un contributo una tantum corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.