﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 31 ottobre 1986

      , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi regionali per  favorire  la  realizzazione  di nuove iniziative promosse dalle società  finanziarie  delle Partecipazioni  statali  e/o  da  società   di   promozione industriale nonché di iniziative collegate  alle  attività produttive delle PPSS.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finalità</span></p><p style="text-align: justify;">Per  favorire   l' insediamento   di   nuove   iniziative industriali   e   nei   servizi    direttamente    collegati all' industria, comprese le attività di ricerca, al fine di riqualificare la presenza delle Partecipazioni  statali,  la Regione  Friuli  -  Venezia  Giulia,  in  conformità   agli indirizzi del piano regionale di sviluppo ed in un quadro di collaborazione  tra  il  settore   privato,   quello   della cooperazione e delle PPSS,    concorre alla  concessione  di finanziamenti,  secondo  le  modalità  ed  entro  i  limiti fissati dalla presente legge, per la realizzazione di  nuove iniziative imprenditoriali  destinate  alla  produzione  dei beni e alla fornitura di servizi  connessi  alla  produzione industriale, promosse nelle province di  Trieste  e  Gorizia dalle  società  finanziarie  delle  PPSS      e/o  da  loro società di promozione industriale, da  imprese  controllate dalle stesse, anche in concorso  con  imprenditori  privati, con società cooperative e/o con  la  Finanziaria  regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia  SpA.</p></p><a name="art2"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   2</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Nuove attività economiche</span></p><p style="text-align: justify;">Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a concedere finanziamenti, con  le  modalità  illustrate  nel presente Capo, per le seguenti finalità:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>concorrere  alla  realizzazione   di   nuove   iniziative    economico produttive ed alla creazione  di  attività  di    terziario  nel  settore  dei  servizi     all' industria,    promosse  da  parte  delle  società  finanziarie   delle    partecipazioni  statali,  da  imprese  controllate  dalle    stesse, nonché dalle società di promozione  industriale    delle medesime, anche in concorso  con  imprese  private,    cooperative o società a capitale misto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>concorrere alla realizzazione delle  iniziative  indicate    nella precedente  lettera  a)  promosse  da  imprenditori    privati, da cooperative o da società  a  capitale  misto    nell' ambito di programmi  di  collaborazione  o  di  sub    fornitura con le aziende  a  partecipazione  statale  che    siano valide sotto il profilo economico  e  produttivo  e    significative per innovazione tecnologica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>favorire la costituzione e l' avviamento, per un  periodo    iniziale, di centri di  innovazione  industriale  per  le    nuove attività produttive ad alto contenuto  tecnologico    ed innovativo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>sostenere nuovi insediamenti produttivi ad alto contenuto    tecnologico ed innovativo che siano promossi  nei  centri    di innovazione industriale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>favorire  l' accesso  ai  finanziamenti a medio  termine,    anche attraverso la concessione della garanzia  da  parte    dell' apposito fondo rischi di cui al successivo articolo    4,  alle  iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d),    e, in  via  generale,  alle   iniziative   economiche  da    realizzarsi nelle province di Trieste e Gorizia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>sostenere le iniziative promosse  da imprese  industriali    ubicate nella regione Friuli  -  Venezia  Giulia  per  la    realizzazione di programmi di ricerca e/o di  innovazione    di  processo  e/o   di   prodotto   intesi   a   favorire    l' acquisizione, la specializzazione  e   l' allargamento    dei  rapporti  di  sub  fornitura  con   le   aziende   a    partecipazione statale.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 94, comma 1, L. R. 25/1989</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per la realizzazione delle iniziative economicoproduttive previste dalla presente legge<p><span style="">(8)</span><span style="">(10)</span><span style="">(11)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Al fine di favorire il conseguimento degli  obiettivi  di cui all' articolo 1  della  presente  legge,  attraverso  il sostegno alle iniziative economico produttive  previste  dal precedente  articolo  3,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>concedere  contributi  in  conto  capitale  nella  misura    massima del 20% a fronte di progetti di investimento  per    le iniziative di cui all' articolo 3, lettere a), b) e f)    fino all' importo complessivo di lire 9.000 milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>far  affluire   alla   gestione   separata   del     FRIE    istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n.  8   l' importo    complessivo   di   lire   12.500   milioni    finalizzati    all' ottenimento, da parte delle singole iniziative,  del    finanziamento agevolato nella misura  massima  consentita    secondo le finalità e le modalità stabilite dalla legge    18 ottobre 1955, n.  908;</p><p style="text-align: justify;"><strong>c) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>erogare l' importo complessivo di lire 3.500 milioni  per    l' incremento di un fondo rischi gestito da una  società    per azioni - da costituirsi tra  società  di  promozione    industriale  delle  PPSS,      società   finanziarie   a    partecipazione  regionale  ed,  eventualmente,  Casse  di    risparmio con sede  nel  territorio  regionale  -  avente    nell' oggetto sociale  la  concessione  di  garanzie  per    favorire l' accesso ai finanziamenti  agevolati  a  medio    termine per  investimenti  necessari  alla  realizzazione    delle    iniziative   di   cui   alla   presente   legge,    nell' oggetto  sociale  può  altresì essere prevista la    concessione di garanzie sui  pre - finanziamenti relativi    ai finanziamenti agevolati a medio termine; l' erogazione    del  predetto  contributo  è subordinata alla condizione    che la maggioranza assoluta del  capitale  sociale  della    suddetta  società  sia  detenuta   dalle   società   di    promozione   industriale  delle  PPSS  e  dalle  Società    finanziarie  partecipate,  direttamente o indirettamente,    dalla Regione,  ovvero  esclusivamente  da queste ultime;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>conferire  ai  Consorzi  regionali   di   garanzia   fidi    costituiti,  ai  sensi   dell' articolo  9  della   legge    regionale 19 maggio  1975,  n.  22,  tra  cooperative  di    consumo, produzione e lavoro e loro consorzi,  l' importo    complessivo di lire 500 milioni per  l' integrazione  del    fondo rischi.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span><span style="">(9)</span><span style="">(12)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 14, comma 3, L. R. 38/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 3, L. R. 30/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 20, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 30, comma 1, lettera q), L. R. 10/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Agevolazioni finanziarie per la costituzione di centridi innovazione industriale<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per favorire l' insediamento nelle province di Trieste  e Gorizia di centri di innovazione industriale che  promuovano nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico  ed innovativo, di cui all' articolo 3, punto c), della presente legge   e   valorizzino   nuove   energie   imprenditoriali, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a  concedere contributi in conto capitale fino all' ammontare massimo del 20% delle spese necessarie all' acquisizione degli immobili, alla loro ristrutturazione edilizia  ed   all' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Agevolazioni finanziarie per la gestione dei centridi innovazione industriale<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Al  fine  di  favorire  la  costituzione  e  lo  sviluppo operativo dei centri di innovazione industriale  di  cui  al precedente  articolo  5,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a concedere ai centri  stessi  contributi  sulle spese di gestione  per  non  più  di  tre  anni  fino  alla percentuale  massima  del  50%  di  dette  spese   sostenute annualmente da tali centri e documentate dalle scritture  di bilancio.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Nuovi insediamenti produttivi associati ai centridi innovazione industriale<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Al fine di sostenere i nuovi insediamenti  produttivi  di cui al precedente articolo 3, lettera d), l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>contributi in conto capitale fino alla misura massima del    50% delle spese necessarie per l' acquisto di brevetti  o    diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo    del 20% per l' acquisto  di  macchinari  ed  attrezzature    industriali.</p><p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 42, comma 2, L. R. 2/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991 nel testo modificato da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Progettazioni</span></p><p style="text-align: justify;">Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a curare e promuovere,  anche  avvalendosi  di  collaborazioni esterne  con  società  ed  imprese  a  prevalente  capitale statale,  lo  svolgimento  di  studi   di   fattibilità   e progettazioni di piani e di opere  di  preminente  interesse per la regione.</p><p style="text-align: justify;">A tali fini l' Amministrazione regionale potrà stipulare apposite  convenzioni,  previa  deliberazione  della  Giunta regionale su proposta dell' Assessore  al  bilancio  e  alla programmazione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norma procedurale</span></p><p style="text-align: justify;">Per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 4, lettera a), 5, 6, e 7, si applicano le modalità previste dagli articoli da 12 a 16 del Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n.  30.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per la ricerca applicatae l' innovazione tecnologica<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Al  fine  di  favorire   l' avvio  e  lo  svolgimento  di programmi industriali di ricerca ed innovazione  tecnologica da parte  di  società  ed  imprese  di  cui  al  precedente articolo  3,  lettere  a),  b),  e  f),   l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  contributi  in  conto capitale nella misura e  con  le  modalità  previste  dagli articoli 21, 22 e 23, primo e secondo comma,  dal  Capo  VII della legge regionale 3  giugno  1978,  n.  47,  così  come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n.  30.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finanziarie e finali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità  previste  dal  precedente  articolo  4, lettera a), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di  lire  2.000  milioni per l' anno 1986 e di lire 3.500 milioni per ciascuno  degli anni 1987 e 1988.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7945  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a  fronte  di progetti   di   investimento   nel   settore   dei   servizi all' industria promossi da parte delle Società  finanziarie delle partecipazioni statali, da imprese  controllate  dalle stesse,  da   Società   di   promozione   industriale,   da cooperative  o  società  a  capitale  misto,   nonché   da imprenditori privati  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di  lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità  previste  dal  precedente  articolo  4, lettera b), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire  4.500  milioni per l' anno 1986, di lire 5.000 milioni per l' anno  1987  e di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere complessivo di lire 12.500  milioni  fa carico al capitolo 6814  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e  del bilancio  per   l' anno  1986  il  cui  stanziamento  viene, conseguentemente, elevato,  in  termini  di  competenza,  di complessive lire 12.500 milioni,  suddiviso  in  ragione  di lire 4.500 milioni per l' anno 1986, di lire  5.000  milioni per l' anno 1987 e di lire 3.000 milioni per  l' anno  1988, cui si fa fronte mediante  prelevamento,  di  pari  importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo  7000  del precitato stato di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 -   dell' elenco  n.  5  allegato  ai   bilanci   medesimi): dell' importo di lire 4.500 milioni relativo all' anno 1986, la somma di lire 2.500 milioni  corrisponde  a  parte  della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985  e  trasferita,  ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto   dell' Assessore  alle  finanze  n. 13/Rag. del 7 febbraio 1986.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità  previste  dal  precedente  articolo  4, lettera c), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di  lire  1.000  milioni per l' anno 1986 e di lire 2.000  per  ciascuno  degli  anni 1987 e 1988.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere complessivo di lire  5.000  milioni  fa carico al capitolo 6853  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e  del bilancio  per   l' anno  1986  il  cui  stanziamento  viene, conseguentemente, elevato,  in  termini  di  competenza,  di complessive lire 5.000 milioni suddiviso in ragione di  lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 2.000  milioni  per ciascuno degli anni 1987 e 1988, cui si fa  fronte  mediante prelevamento, di pari importi, dall' apposito fondo  globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di  previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità  previste  dal  precedente  articolo  4, lettera d), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di  lire  2.000  milioni per l' anno 1986 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XI,  il  capitolo  6764  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributo a favore  di  un  fondo  rischi gestito da  una  società  per  azioni  da  costituirsi  tra Società  di  promozione  industriale  delle  Partecipazioni Statali, Società finanziarie a partecipazione regionale ed, eventualmente, Casse  di  Risparmio,  avente   nell' oggetto sociale la concessione di garanzie per favorire   l' accesso di finanziamenti agevolati a medio termine per  investimenti necessari  alla  realizzazione  di  nuove  iniziative  delle società finanziarie delle  Partecipazioni  Statali  e/o  di Società di promozione industriale  di  imprese  controllate dalle stesse   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 3.500 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno  1986  e  di  lire 1.500 milioni per l' anno 1987.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale  iscritto al capitolo 7000 del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità  previste  dal  precedente  articolo  4, lettera e), è autorizzata la spesa di lire 500 milioni  per l' anno 1987.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  anni  1986-1988  viene  istituito,  a decorrere   dall' anno  1987,  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  8 - Categoria XI,  il  capitolo  8237  con  la denominazione: &lt;&lt;   Conferimento  ai  Consorzi  regionali  di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della  legge  regionale 13 maggio  1975,  n.  22,  per   l' integrazione  del  fondo rischi  &gt;&gt;  e  con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio medesimo).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  5,  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  2.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per  l' anno  1986, di lire 700 milioni per l' anno 1987 e di lire  800  milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7947  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi per favorire l' insediamento di Centri di innovazione industriale nelle province di  Trieste e Gorizia  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo,  in  termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso  in  ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986, di  lire  700  milioni per l' anno 1987 e lire 800 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  6,  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  2.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per  l' anno  1986, di lire 900 milioni per l' anno 1987 e di lire  800  milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986, viene  istituito  al  Titolo  I  -  Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria IV - il  capitolo  2713  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  sulle  spese   di   gestione sostenute dai Centri di  innovazione  industriale  insediati nelle  province  di  Trieste  e  di  Gorizia   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 300  milioni  per l' anno 1986, di lire 900 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  7,  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  1.500  milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno  degli anni dal 1986 al 1988.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7948  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in conto capitale  sulle  spese necessarie  per   l' acquisto  di  brevetti  o  diritti   di utilizzazione di nuove  tecnologie  produttive  nonché  per l' acquisto di macchinari ed attrezzature industriali   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  8,  è autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire  2.000  milioni suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1986  e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  12 - Categoria IX - il capitolo  8759  con  la denominazione: &lt;&lt;   Spese  per   l' esecuzione  di  studi  di fattibilità  e  progettazioni  di  piani  e  di  opere   di preminente interesse per la regione e per  il  rafforzamento della base produttiva anche  avvalendosi  di  collaborazioni esterne  con  società  ed  imprese  a  prevalente  capitale statale  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini  di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 700 milioni per l' anno 1986 e di  lire  1.300  milioni per l' anno 1987.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo 10,  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  7.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno  1986 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7949  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in conto capitale  al  fine  di favorire l' avvio e lo svolgimento di programmi  industriali di ricerca e di innovazione tecnologica da parte di società ed imprese  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in  termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso  in  ragione di lire 1.000 milioni per  l' anno  1986  e  di  lire  3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  7.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo, dall' apposito  fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato a bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Sui sottoindicati capitoli, previsti dai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16, vengono iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti a fianco di ciascuno segnati:<div class="tabella" style="align:center;"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="540" summary=""><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 2713</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 300 milioni</td></tr><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 6764</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 2.000 milioni</td></tr><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 6814</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 4.500 milioni</td></tr><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 6853</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 1.000 milioni</td></tr><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 7945</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 2.000 milioni</td></tr><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 7947</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 500 milioni</td></tr><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 7948</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 500 milioni</td></tr><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 7949</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 1.000 milioni</td></tr><tr><td align="left" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">cap. 8759</td><td align="left" valign="top" style="width:70%" rowspan="" colspan="">lire 700 milioni</td></tr></table><br></div><p style="text-align: justify;">mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 12.500 milioni dal capitolo 1980 &lt;&lt; Fondo riserva di cassa &gt;&gt; dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>