Art. 1
Finalità
Per favorire l' insediamento di nuove iniziative industriali e nei servizi direttamente collegati all' industria, comprese le attività di ricerca, al fine di riqualificare la presenza delle Partecipazioni statali, la Regione Friuli - Venezia Giulia, in conformità agli indirizzi del piano regionale di sviluppo ed in un quadro di collaborazione tra il settore privato, quello della cooperazione e delle PPSS, concorre alla concessione di finanziamenti, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dalla presente legge, per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali destinate alla produzione dei beni e alla fornitura di servizi connessi alla produzione industriale, promosse nelle province di Trieste e Gorizia dalle società finanziarie delle PPSS e/o da loro società di promozione industriale, da imprese controllate dalle stesse, anche in concorso con imprenditori privati, con società cooperative e/o con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA.