Art. 5
Agevolazioni finanziarie per la costituzione di centri
di innovazione industriale
Per favorire l' insediamento nelle province di Trieste e Gorizia di centri di innovazione industriale che promuovano nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, di cui all' articolo 3, punto c), della presente legge e valorizzino nuove energie imprenditoriali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino all' ammontare massimo del 20% delle spese necessarie all' acquisizione degli immobili, alla loro ristrutturazione edilizia ed all' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002