Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

CAPO I

Il Comitato regionaleper il trasporto pubblico locale

Art. 12

Funzioni del Comitato regionaleper il trasporto pubblico locale

(1)(2)(3)

È istituito presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, con funzioni consultive, il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale.

Il Comitato è consultato:

a) in sede di approvazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale, nonché delle relative modifiche ed integrazioni;

b) in sede di approvazione dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale e delle relative modifiche e integrazioni;

c) in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali ritenga opportuno interpellarlo per questioni attinenti la materia di sua competenza.

Note:

Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

Art. 13

Composizione del Comitato regionaleper il trasporto pubblico locale

(1)(2)

Il Comitato di cui all' articolo precedente è così composto:

1) l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, in veste di Presidente;

2) il Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, in veste di Vice - presidente;

3) il Direttore regionale della pianificazione territoriale;

4) il Direttore del servizio regionale dei trasporti e traffici;

5) un rappresentante della sezione regionale dell' Unione province italiane;

6) un rappresentante della sezione regionale dell' Associazione nazionale comuni italiani;

7) un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende concessionarie pubbliche e private di trasporto pubblico locale;

8) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, congiuntamente designato;

9) un rappresentante dell' Automobile Club d' Italia, designato congiuntamente dagli uffici provinciali operanti in regione.

Sono chiamati, altresì, a far parte del Comitato, su designazione delle Amministrazioni di appartenenza, un rappresentante dei seguenti uffici o enti:

10) Direzione compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

11) Ente delle ferrovie dello Stato;

12) Consorzio per l' aeroporto del Friuli - Venezia Giulia.

Ai lavori del Comitato possono intervenire, di volta in volta, i rappresentanti degli Enti locali interessati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti e traffici.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

Art. 14

Funzionamento del comitato regionaleper il trasporto pubblico locale.

(1)(2)

Il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Allo stesso modo si provvede alla sostituzione dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice - Presidente.

L' avviso di convocazione, con l' elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.

Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all' ordine del giorno sono a disposizione dei membri del Comitato presso gli uffici.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario l' intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Ai componenti del Comitato spettano i trattamenti ed i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.

Il Comitato adotta al proprio interno un regolamento dei lavori.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.