Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TITOLO III

GLI ORGANI CONSULTIVI REGIONALIIN MATERIA DI TRASPORTI

CAPO I

Il Comitato regionaleper il trasporto pubblico locale

Art. 12

Funzioni del Comitato regionaleper il trasporto pubblico locale

(1)(2)(3)

È istituito presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, con funzioni consultive, il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale.

Il Comitato è consultato:

a) in sede di approvazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale, nonché delle relative modifiche ed integrazioni;

b) in sede di approvazione dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale e delle relative modifiche e integrazioni;

c) in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali ritenga opportuno interpellarlo per questioni attinenti la materia di sua competenza.

Note:

Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

Art. 13

Composizione del Comitato regionaleper il trasporto pubblico locale

(1)(2)

Il Comitato di cui all' articolo precedente è così composto:

1) l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, in veste di Presidente;

2) il Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, in veste di Vice - presidente;

3) il Direttore regionale della pianificazione territoriale;

4) il Direttore del servizio regionale dei trasporti e traffici;

5) un rappresentante della sezione regionale dell' Unione province italiane;

6) un rappresentante della sezione regionale dell' Associazione nazionale comuni italiani;

7) un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende concessionarie pubbliche e private di trasporto pubblico locale;

8) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, congiuntamente designato;

9) un rappresentante dell' Automobile Club d' Italia, designato congiuntamente dagli uffici provinciali operanti in regione.

Sono chiamati, altresì, a far parte del Comitato, su designazione delle Amministrazioni di appartenenza, un rappresentante dei seguenti uffici o enti:

10) Direzione compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

11) Ente delle ferrovie dello Stato;

12) Consorzio per l' aeroporto del Friuli - Venezia Giulia.

Ai lavori del Comitato possono intervenire, di volta in volta, i rappresentanti degli Enti locali interessati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti e traffici.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

Art. 14

Funzionamento del comitato regionaleper il trasporto pubblico locale.

(1)(2)

Il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Allo stesso modo si provvede alla sostituzione dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice - Presidente.

L' avviso di convocazione, con l' elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.

Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all' ordine del giorno sono a disposizione dei membri del Comitato presso gli uffici.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario l' intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Ai componenti del Comitato spettano i trattamenti ed i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.

Il Comitato adotta al proprio interno un regolamento dei lavori.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

CAPO II

Il Comitato provincialeper il trasporto pubblico locale

Art. 15

Funzioni del Comitato provincialeper il trasporto pubblico locale

(1)(2)(3)(4)

1. Le Amministrazioni provinciali possono istituire il Comitato provinciale per il trasporto pubblico locale, con funzioni consultive in materia di trasporti di competenza provinciale.

2. La composizione e le modalità di designazione dei componenti del Comitato sono deliberate da ciascuna Amministrazione provinciale.

Note:

Articolo sostituito da art. 127, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 127, comma 4, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 127, comma 4, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Art. 18

Osservatorio regionale del trasporto integrato

(1)(2)(3)

Al fine di assicurare il necessario supporto scientifico all' Amministrazione regionale in tutte le attività connesse con i problemi dei trasporti di persone e di merci, è costituito, presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un organismo denominato Osservatorio regionale del trasporto integrato.

L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, in particolare:

a) esprime parere in sede di formazione e gestione del piano regionale integrato dei trasporti;

b) fornisce consulenza agli uffici della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali in sede di raccolta, rilevazione ed elaborazione di dati ed informazioni finalizzati alla formazione dei piani regionali di intervento nel settore dei trasporti;

c) elabora proposte per la formulazione di programmi di coordinamento ed integrazione fra i diversi modi di trasporto;

d) promuove iniziative intese a migliorare la qualità, l' efficienza, l' economicità dei mezzi e dei servizi di trasporto ed a garantire la competitività tariffaria;

e) formula proposte sui problemi relativi alla sicurezza, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed all' adattamento dei mezzi di trasporto per persone portatrici di handicap.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

Art. 19

Composizione e funzionamentodell' Osservatorio regionale del trasporto integrato

(1)(2)

L' Osservatorio regionale del trasporto integrato è una struttura della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali operante secondo le direttive dell' Assessore competente.

L' Osservatorio regionale del trasporto integrato è composto da:

- l' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che lo presiede;

- un membro di ognuno dei Comitati di settore operanti presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

- quattro esperti, scelti tra persone di particolare competenza in materia di trasporti, di cui due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e due nominati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

- un esperto in materia di trasporti scelti dalla Giunta regionale su una terna fornita congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali;

- un esperto in materia di trasporti scelto dalla Giunta regionale su una terna fornita congiuntamente dalle Associazioni degli industriali, delle piccole industrie e degli artigiani.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, designato dall' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

I membri dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura regionale e comunque sino alla nomina dei successori.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.