Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 80

(1)(2)

Per le finalità previste dal precedente articolo 63 è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 350 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6666 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei Comuni e delle aziende speciali di trasporto per la costruzione, l' ammodernamento, l' acquisto e la straordinaria manutenzione di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine e delle pertinenti apparecchiature ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.