﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 ottobre 1986

      , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed  organizzazione  del  trasporto   d' interesse regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri previsti  dal  precedente  articolo  55,  primo comma, punto 1), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo  6630  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988  e  del  bilancio  per   l' anno  1986,   il   cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">Gli oneri previsti  dal  precedente  articolo  55,  primo comma, punto 2), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo  6648  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988  e  del  bilancio  per   l' anno  1986,   il   cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">La  denominazione  del  succitato  capitolo  6648   viene sostituita dalla seguente: &lt;&lt;  Contributo per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento, ed  il  completamento  di infrastrutture, di impianti fissi, di  officine  -  deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese  le  spese  per  la progettazione, per l' acquisizione  delle  aree  necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare  a tali usi  &gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.</p></p></body></html>