Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 72

Abrogazione di norme

(1)(2)

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 68, dall' entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le seguenti norme:

1) legge regionale 6 settembre 1974, n. 47;

2) legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9;

3) legge regionale 22 giugno 1976, n. 24;

4) legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, fatto salvo quanto disposto al secondo comma dell' articolo 51 della presente legge;

5) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8;

6) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1;

7) legge regionale 13 giugno 1983, n. 51; nonché tutte le disposizioni non compatibili con la presente legge.

Restano comunque in vigore le procedure di liquidazione previste dalle norme sopra elencate per le somme già impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.