Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 62

Speciali finanziamenti regionalialle Amministrazioni provinciali

(1)(2)

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Amministrazioni provinciali speciali finanziamenti, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, allo scopo di:

a) agevolare l' incorporazione dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

b) rilevare linee o acquistare materiale, attrezzature ed impianti, anche fissi, allo scopo di potenziare i loro servizi d' istituto, relativi al trasporto pubblico locale.

I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi altresì a Consorzi di Enti locali cui le Amministrazioni provinciali partecipino.

Le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.