Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 61

Sanzioni amministrativeper i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio

(3)(4)

Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 10.000 ad una massimo di lire 50.000.

(1)

L' uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l' applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire 50.000.

(2)

All' accertamento delle violazioni di cui al comma precedente provvedono le aziende esercenti, nell' ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti giurati muniti di visibile riconoscimento.

La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

All' atto della contestazione è ammesso il pagamento, nelle mani dell' agente accertatore, della somma complessiva dovuta, verso rilascio di apposita ricevuta.

Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l' agente accertatore inoltra l' atto di accertamento all' ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare all' interessato copia del processo verbale.

In questo ultimo caso, l' obbligato dovrà effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro 15 giorni dalla notificazione stessa.

Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai due commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della normativa concernente la disciplina delle sanzioni amministrative regionali.

Le somme riscosse per l' applicazione della sanzione amministrativa prevista dal primo comma del presente articolo sono devolute all' azienda che gestisce il servizio.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 127, comma 5, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Parole sostituite al secondo comma da art. 127, comma 6, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.