﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 ottobre 1986

      , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed  organizzazione  del  trasporto   d' interesse regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Servizi di carattere straordinario<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è  autorizzata  ad  erogare contributi  di   carattere   straordinario   per   agevolare l' attivazione  e   l' esercizio  di  servizi  di  trasporto pubblico  locale  di  carattere  straordinario,  di  cui  al precedente    articolo    22,    lettera     c),     sentita l' Amministrazione provinciale.</p><p style="text-align: justify;">La misura del contributo  non  può  essere  superiore  a quella necessaria e sufficiente a coprire la differenza  tra i ricavi effettivi  ed  il  costo  economico  standardizzato riconosciuto  al  servizio  effettuato  e  limitatamente  al periodo di effettuazione.</p><p style="text-align: justify;">Le modalità di erogazione sono  stabilite  dalla  Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">I contributi di cui al presente articolo  possono  essere integrativi di quelli previsti  al  precedente  articolo  45 lettera d).</p><p style="text-align: justify;">I  contributi  di  cui  sopra  possono  essere  estesi  a copertura dei disavanzi di esercizio di singole  linee  che, in dipendenza di situazioni ambientali o socio -  economiche particolari,  presentito  un   rapporto   costi   -   ricavi permanentemente  inferiore  ai  parametri   minimi   fissati annualmente.</p><p style="text-align: justify;">I  contributi  di  cui  al  primo  comma  possono  essere altresì concessi a Enti locali  che,  in  forma  singola  o associata,    esercitino,    direttamente     o     mediante convenzionamento, servizi di trasporto di persone allo scopo di assicurare collegamenti con borgate o frazioni  prive  di qualsiasi servizio pubblico di linea.</p><p style="text-align: justify;">L' ammissibilità  al  contributo   di   cui   sopra   è subordinata   alla   preventiva   specifica   autorizzazione dell' Assessore  regionale  alla  viabilità,  trasporti   e traffici,  porti  ed  attività   emporiali,   su   proposta dell' Amministrazione provinciale competente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.</p></p></body></html>