Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 59

Concessioni di viaggio gratuite o ridotteper determinate categorie di utenti

(1)(2)

I Comuni possono deliberare concessioni di viaggio gratuite o ridotte per determinate categorie di utenti, ai sensi dell' articolo 31, quinto comma, del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131.

Alla copertura di tali spese può essere provveduto da parte dei Comuni o con mezzi propri o utilizzando anche i finanziamenti messi a disposizione dei Comuni stessi dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle previsioni contenute nella medesima legge.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.