Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 56

Investimenti per il rinnovo ed il potenziamentodi materiale rotabile.Limite e condizioni di ammissibilità a contributo

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In conformità al programma di cui al punto 1) del precedente articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi fino al 75 per cento della spesa IVA compresa, ritenuta ammissibile per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica o rigenerati, di tipo unificato, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, nonché di altri mezzi per il trasporto terrestre di persone.

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I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, altresì, per l' acquisto di mezzi da adibirsi a soccorso stradale di veicoli in avaria, aventi le caratteristiche del DM 11 novembre 1982 e successive modificazioni e per l' acquisto di mezzi tecnicamente attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap.

La spesa ammissibile per i vari tipi di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale nonché le modalità di erogazione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi.

In ogni caso sono considerate ammissibili ai contributi del presente articolo le spese sostenute per acquisto di attrezzature di servizio e tecnologie di controllo automatico, da installarsi a terra o sui veicoli stessi, nonché le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili allo scopo di ridurre i costi energetici o l' inquinamento ambientale.

Le modifiche sono considerate ammissibili solo ad avvenuto collaudo da parte dei competenti organi tecnici dello Stato.

L' ammortamento di tali attrezzature è da determinarsi, di volta in volta, nel decreto di concessione.

I veicoli di trasporto acquistati con i contributi del presente articolo:

1) debbono essere dotati, a cura delle aziende beneficiarie del contributo, di apposito contrassegno stabilito dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

2) debbono essere adibiti, da parte delle aziende beneficiarie, esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 42 e 46 della presente legge;

3) non possono essere alienati senza il preventivo assenso dell' Amministrazione regionale. Tale assenso riguarda anche le attrezzature di cui al precedente quarto comma.

Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 1), l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica, nonché di altri mezzi terrestri per trasporto di persone aventi le caratteristiche di cui al primo comma.

A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.

È fatto obbligo alla Finanziaria regionale di presentare la documentazione comprovante l' avvenuta erogazione dei contributi medesimi.

Ove manchino, o siano comunque insufficienti i mezzi finanziari statali per l' attuazione dei programmi di investimento di cui all' articolo 55, punto 1), la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti, a tasso agevolato, sulla spesa assunta per l' attuazione del programma medesimo.

In casi limitati, di particolare necessità, per le esigenze di esercizio del trasporto pubblico locale e su motivata richiesta delle aziende, considerata ammissibile dalla Giunta regionale, il finanziamento di cui sopra può essere utilizzato in deroga all' obbligo di acquistare autobus nuovi di fabbrica.

Restano comunque ferme le altre condizioni e gli obblighi posti dal presente articolo.

Ove necessario, l' Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fidejussione sui finanziamenti previsti dal presente articolo.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 45/1996

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.