Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 54

Contributi ordinari di esercizioalle Amministrazioni provinciali

(1)(2)

Per l' esercizio delle attività di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale può concedere alle Amministrazioni provinciali finanziamenti annuali a carattere ordinario, sino al 100 per cento delle spese previste dal precedente articolo 53 e considerate ammissibili.

I contributi di cui sopra possono essere erogati - a domanda - all' inizio di ogni esercizio, in forma anticipata sulla base del preventivo. Dopo l' avvenuta approvazione del consuntivo dell' esercizio di riferimento, l' Amministrazione provinciale è tenuta a presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.