﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 ottobre 1986

      , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed  organizzazione  del  trasporto   d' interesse regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Obbligo di informazioni<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le  aziende  di  trasporto  pubbliche  e   private,   che beneficiano -  o  intendano  beneficiare  -  dei  contributi previsti dalla presente legge, sono tenute a  fornire  tutte le  informazioni  di   carattere   tecnico,   gestionale   e finanziario, relative ai  servizi  esercitati,  che  fossero richieste  dalla  Direzione  regionale   della   viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali  e  dalle Province.</p><p style="text-align: justify;">In ogni caso, debbono fornire  alla  Direzione  regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti  ed  attività emporiali e alle Province citate:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>entro il  30  novembre  di  ciascun  anno  una  relazione    conforme allo schema approvato  dalla  Giunta  regionale,    contenente le  previsioni  economico  -  finanziarie  per    l' anno  successivo  sulla  base  dei  dati  di  gestione    dell' anno precedente e di quello in corso. b) entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno  un   prospetto    analitico  delle  percorrenze   effettuate     nell' anno    precedente, che tenga conto delle variazioni  intervenute    per effetto di provvedimenti  dell' autorità  concedente    adottati nel corso dell' anno e regolarmente eseguiti.</p></p><p style="text-align: justify;">Le imprese private concessionarie  sono  tenute,  a  loro volta,  a  trasmettere  alla  Direzione  regionale  ed  alle Province citate  il  proprio  bilancio  relativo   all' anno precedente entro dieci  giorni  dalla  sua  approvazione,  a termine di legge, da parte dell' assemblea ordinaria.</p><p style="text-align: justify;">Fermo restando l' obbligo di cui al comma precedente,  le suddette imprese che, sempre a termini di legge, non abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono  tenute a trasmettere comunque  alla  Direzione  regionale  ed  alle Province citate, entro il 15  maggio  di  ciascun  anno,  un rendiconto economico - finanziario provvisorio, relativo  ai servizi in concessione svolti nell' anno precedente.</p><p style="text-align: justify;">Le  aziende  speciali  di   trasporto   sono   tenute   a presentare,  in  ogni  caso,  il  proprio  conto  consuntivo secondo lo schema tipo definito dal Ministero del tesoro  ai sensi del quarto comma   dell' articolo  25  della  legge  5 agosto 1978, n.  468.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.</p></p></body></html>