Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 50

Modalità e limiti nell' erogazionedei contributi annuali di esercizio

(1)(2)

a) in via preventiva, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in conformità alla formulazione iniziale del programma ed agli eventuali assestamenti di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 49, mediante una o più rate anticipate fino al 90 per cento dell' ammontare dei contributi medesimi, decurtate dell' ammontare delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza nell' esercizio precedente;

b) con successivo saldo a consuntivo, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma definitivo previsto dal punto 3) del precedente articolo 49;

c) eventuali differenze negative tra contributi erogati e contributi di competenza sono recuperate sui contributi relativi al programma d' esercizio dell' anno successivo.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.