Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 47

Servizi in regime di autorizzazione. Categorie

(1)(2)

Ai sensi del precedente articolo 46, sono soggetti, in particolare, ad autorizzazione amministrativa i servizi:

- speciali, destinati prevalentemente a specifici gruppi di utenti ed effettuati in modo non continuativo;

- gran turismo, aventi il fine di valorizzare caratteristiche storiche o ambientali dei luoghi da essi collegati;

- occasionali, destinati a soddisfare esigenze contingenti e temporanee;

- sperimentali, aventi lo scopo di accertare elementi e caratteristiche del traffico, ovvero di collaudare particolari modalità di esercizio o nuove tecnologie.

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.