Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 10

Procedura di formazione dei piani di bacinoper il trasporto pubblico locale

(1)(2)(3)

1. Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all' articolo 12.

2. Il piano può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando ragioni di necessità o di opportunità lo richiedano, con la medesima procedura di cui al comma 1.

Note:

Articolo sostituito da art. 127, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.