Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
TITOLO VIII
 NORME FINANZIARIE
Art. 73
Le spese per il funzionamento del Comitato, previsto dal precedente articolo 12, e dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato, previsto dal precedente articolo 18, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 73, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 74
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 48 fanno carico al capitolo 1437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 76
Gli oneri previsti dal precedente articolo 55, primo comma, punto 1), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo 6630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 55, primo comma, punto 2), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo 6648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del succitato capitolo 6648 viene sostituita dalla seguente: << Contributo per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento, ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 77
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
Per le finalità previste dal precedente articolo 57 è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 25 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6670 con la denominazione: << Contributi annui costanti alle aziende di trasporto pubbliche e private sugli interessi dei mutui contratti per l' acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale e di mezzi da adibire a soccorso stradale di veicoli in avaria, nonché per le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 75 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 75 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - dal capitolo 6642 del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Sul medesimo capitolo 6670 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal già citato capitolo 6642 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 78
Gli oneri previsti dal precedente articolo 60 fanno carico al capitolo 1438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Il succitato capitolo 1438 viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l' anno 1986.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 80
Per le finalità previste dal precedente articolo 63 è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 350 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6666 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei Comuni e delle aziende speciali di trasporto per la costruzione, l' ammodernamento, l' acquisto e la straordinaria manutenzione di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine e delle pertinenti apparecchiature ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 83
Per le finalità previste dal quinto comma del precedente articolo 66 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1445 con la denominazione: << Erogazione a favore degli Enti locali degli indennizzi per la maggiore usura della strada >>.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1445 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai predetti bilanci.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 84
All' onere complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, previsto dai precedenti articoli 75, 79, 80, 81 e 82 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 85
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.