Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
TITOLO VI
 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Spese di esercizio
Art. 48
L' Amministrazione regionale predispone e adotta, con le procedure di cui al successivo articolo 50, i provvedimenti opportuni per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale.
Alla realizzazione dei piani di cui al comma precedente si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione, attraverso l' apposito Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, previsto dalla legislazione vigente.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 48, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 203, comma 1, L. R. 5/1994
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
4 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 49
I provvedimenti di cui all' articolo precedente sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 12.
Per l' adozione delle tariffe, di cui al precedente articolo 48, lettera b), sono altresì consultati gli Enti locali interessati attraverso le relative associazioni.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 5/1994
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 20, comma 18, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
5 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 12/1999
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 108, L. R. 2/2000
Art. 51
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi annuali, di cui al precedente articolo 48, lettera d), con l' obiettivo di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale.
Le linee di gran turismo sono escluse dai contributi previsti dal presente articolo.
L' ammontare complessivo dei contributi di esercizio, erogabile ai sensi del presente articolo, non può superare - salvo quanto disposto al successivo articolo 60 - il finanziamento annualmente assegnato dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale trasporti.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi di cui sopra e - comunque - dai proventi di tutti i servizi svolti restano a carico delle singole aziende di trasporto, pubbliche o private.
Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende speciali di trasporto, che eccedano i contributi, con i mezzi dei propri bilanci.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 52
Le aziende di trasporto pubbliche e private, che beneficiano - o intendano beneficiare - dei contributi previsti dalla presente legge, sono tenute a fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati, che fossero richieste dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e dalle Province.
Le imprese private concessionarie sono tenute, a loro volta, a trasmettere alla Direzione regionale ed alle Province citate il proprio bilancio relativo all' anno precedente entro dieci giorni dalla sua approvazione, a termine di legge, da parte dell' assemblea ordinaria.
Fermo restando l' obbligo di cui al comma precedente, le suddette imprese che, sempre a termini di legge, non abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono tenute a trasmettere comunque alla Direzione regionale ed alle Province citate, entro il 15 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario provvisorio, relativo ai servizi in concessione svolti nell' anno precedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 53
Per l' espletamento delle funzioni attribuite con la presente legge le Amministrazioni provinciali deliberano annualmente i rispettivi preventivi.
In tali preventivi sono svolti analiticamente gli andamenti di tutte le voci di entrata e spesa.
Il programma di cui sopra costituisce allegato al bilancio dell' Amministrazione provinciale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 Programmi d' investimento
Art. 55
I programmi suddetti vengono aggiornati annualmente in relazione ai mezzi finanziari disponibili.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 55, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 56
I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, altresì, per l' acquisto di mezzi da adibirsi a soccorso stradale di veicoli in avaria, aventi le caratteristiche del DM 11 novembre 1982 e successive modificazioni e per l' acquisto di mezzi tecnicamente attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap.
La spesa ammissibile per i vari tipi di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale nonché le modalità di erogazione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi.
In ogni caso sono considerate ammissibili ai contributi del presente articolo le spese sostenute per acquisto di attrezzature di servizio e tecnologie di controllo automatico, da installarsi a terra o sui veicoli stessi, nonché le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili allo scopo di ridurre i costi energetici o l' inquinamento ambientale.
Le modifiche sono considerate ammissibili solo ad avvenuto collaudo da parte dei competenti organi tecnici dello Stato.
L' ammortamento di tali attrezzature è da determinarsi, di volta in volta, nel decreto di concessione.
Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 1), l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica, nonché di altri mezzi terrestri per trasporto di persone aventi le caratteristiche di cui al primo comma.
A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.
È fatto obbligo alla Finanziaria regionale di presentare la documentazione comprovante l' avvenuta erogazione dei contributi medesimi.
In casi limitati, di particolare necessità, per le esigenze di esercizio del trasporto pubblico locale e su motivata richiesta delle aziende, considerata ammissibile dalla Giunta regionale, il finanziamento di cui sopra può essere utilizzato in deroga all' obbligo di acquistare autobus nuovi di fabbrica.
Restano comunque ferme le altre condizioni e gli obblighi posti dal presente articolo.
Ove necessario, l' Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fidejussione sui finanziamenti previsti dal presente articolo.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 45/1996
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 57
L' ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60 per cento del tasso di riferimento.
Caratteristiche, condizioni ed obblighi cui debbono comunque sottostare i mezzi sono quelle stabilite al precedente articolo 56.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con il finanziamento di cui al precedente articolo 56.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 57 bis
3. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene alle modalità di determinazione della spesa ammissibile e alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1998
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 13/1998
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 3, L. R. 13/1998
7 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
8 Integrata la disciplina art. 8, comma 9 bis.1, L.R. 14/1998, nel testo modificato da art. 6, comma 102, L.R. 3/2002.
Art. 57 ter
1. In conformità al programma di cui al punto 1), del primo comma dell' articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi pluriennali, per un periodo non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi, a fronte delle operazioni di locazione finanziaria attuate dalla Friulia-Lis SpA, per le finalità previste dal primo comma, punti 1 e 2, dell' articolo 57.
2. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene all' ammissione ai finanziamenti ed alla determinazione della spesa ritenuta ammissibile, che non può comunque essere superiore al trenta per cento del prezzo d' acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing, ed alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.
3. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti per il tramite della Friulia-Lis SpA.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per un periodo da trentasei a sessanta mesi, come stabilito dal contratto per l' operazione di locazione finanziaria.
5. I contributi previsti dal presente articolo sono versati direttamente alla Friulia-Lis SpA, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
6. Il contributo è proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale caso, la Friulia-Lis SpA è obbligata a darne tempestiva comunicazione all' Amministrazione regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 58
In conformità al programma di cui al punto 2) del precedente articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Enti locali e loro consorzi, delle aziende pubbliche di trasporto e, fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore delle imprese concessionarie private, per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 2), l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.