Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
TITOLO III
 GLI ORGANI CONSULTIVI REGIONALI
IN MATERIA DI TRASPORTI
CAPO I
 Il Comitato regionale
per il trasporto pubblico locale
Art. 13
Ai lavori del Comitato possono intervenire, di volta in volta, i rappresentanti degli Enti locali interessati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti e traffici.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 14
Il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
Allo stesso modo si provvede alla sostituzione dei suoi componenti.
Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice - Presidente.
L' avviso di convocazione, con l' elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all' ordine del giorno sono a disposizione dei membri del Comitato presso gli uffici.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario l' intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Ai componenti del Comitato spettano i trattamenti ed i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.
Il Comitato adotta al proprio interno un regolamento dei lavori.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 Il Comitato provinciale
per il trasporto pubblico locale
Art. 15
1. Le Amministrazioni provinciali possono istituire il Comitato provinciale per il trasporto pubblico locale, con funzioni consultive in materia di trasporti di competenza provinciale.
2. La composizione e le modalità di designazione dei componenti del Comitato sono deliberate da ciascuna Amministrazione provinciale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 127, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
4 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 127, comma 4, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 127, comma 4, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 18
Al fine di assicurare il necessario supporto scientifico all' Amministrazione regionale in tutte le attività connesse con i problemi dei trasporti di persone e di merci, è costituito, presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un organismo denominato Osservatorio regionale del trasporto integrato.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 19
L' Osservatorio regionale del trasporto integrato è una struttura della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali operante secondo le direttive dell' Assessore competente.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, designato dall' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
I membri dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura regionale e comunque sino alla nomina dei successori.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.