Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
TITOLO II
 LA PIANIFICAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Il piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Art. 5
Al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilità delle persone e di favorire, altresì, l' integrazione strada - ferrovia, la Regione predispone il piano regionale per il trasporto pubblico locale.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 I piani di bacino
per il trasporto pubblico locale
Art. 8
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 127, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 10
1. Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all' articolo 12.
2. Il piano può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando ragioni di necessità o di opportunità lo richiedano, con la medesima procedura di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 127, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 11
Al fine di favorire la mobilità delle persone e delle merci nelle principali aree urbane regionali, ridurre la congestione, contenere i consumi energetici, incentivare l' uso del mezzo pubblico e salvaguardare l' ambiente, i comuni capoluogo di provincia e quelli indicati in apposito elenco, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data della approvazione della presente legge, sentite le Province, predispongono un piano per il traffico, avente lo scopo di ottimizzare l' uso delle risorse disponibili in sistemi e mezzi di trasporto, migliorandone il livello di servizio.
Tutti gli altri Comuni della regione, hanno comunque facoltà di dotarsi del piano di cui al comma precedente.
Con la delibera di adozione del piano per il traffico il Comune può disporre che esso costituisca, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente.
Copia del piano è inviata alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.