Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
TITOLO I
 PIANIFICAZIONE REGIONALE DEL TRASPORTO DELLE MERCI E
DELLA LOGISTICA
CAPO UNICO
 
Art. 1
2. L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede:
a) entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 9/1999
2 Secondo comma sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2008
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 16/2008
4 Primo comma abrogato da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 16/2008
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera e), L. R. 16/2008
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 57, comma 1, lettera f), L. R. 16/2008
Art. 4
2.Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.
3.Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull' assetto del territorio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/2008
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 57, comma 1, lettera h), L. R. 16/2008
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, lettera i), L. R. 16/2008