Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale:
a) definisce la rete delle linee comprensoriali di trasporto pubblico locale, per aree omogenee, nel quadro di un coordinato e razionale sistema di trasporto pubblico, tenuto conto della situazione geografico - ambientale, sociale ed economica;
b) stabilisce le singole unità di gestione per i servizi di cui alla precedente lettera a);
c) individua le forme specifiche di coordinamento dei vari servizi pubblici di trasporto;
d) fornisce indicazioni circa l' adeguamento delle reti di trasporto di bacino alle esigenze del traffico;
e) individua la localizzazione delle infrastrutture di propria competenza;
f) delinea il fabbisogno finanziario necessario all' attuazione del piano.
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.