Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 84
All' onere complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, previsto dai precedenti articoli 75, 79, 80, 81 e 82 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del pił volte citato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.