Art. 83
Per le finalitą previste dal quinto comma del precedente articolo 66 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilitą, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attivitą emporiali - Categoria IV - il capitolo 1445 con la denominazione: << Erogazione a favore degli Enti locali degli indennizzi per la maggiore usura della strada >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.