Art. 79
Per le finalitā previste dal precedente articolo 62 č autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilitā, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attivitā emporiali - Categoria IV - il capitolo 1444 con la denominazione: << Finanziamenti speciali per agevolare l' incorporazione dei consorzi di bacino e per il potenziamento dei servizi di istituto relativi al trasporto pubblico locale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.