Art. 70
Proroga delle funzioni
degli organi e comitati esistenti
Sino all' avvenuto trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni provinciali, disposto dal precedente articolo 68, restano in vigore le disposizioni di cui alla
legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle funzioni degli organi collegiali consultivi.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.